Articolo 4 - Protocollo della Legge 20 febbraio 2006, n. 93
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16 marzo 2006
ARTICOLO 4

l. Il presente protocollo e' aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.


2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.


3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.


4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrera' in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 3, paragrafo 3.


5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol, ma successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla convenzione Europol modificata in virtu' del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.

Entrata in vigore il 16 marzo 2006