Articolo 4 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32
Articolo 3
Versione
2 aprile 2014
Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all' articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia ne da' tempestiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all' articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Note all' art. 4:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303.
Entrata in vigore il 2 aprile 2014
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