Articolo 4 quater del Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19
Articolo 4 terArticolo 4 quinquies
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30 aprile 2025
Art. 4-quater. (( (Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia).)) 1. ((Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire in tempi piu' rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
"a-ter) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".))
Entrata in vigore il 30 aprile 2025
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