Articolo 17 - Accordo della Legge 4 marzo 1997, n. 71
Articolo 16Articolo 18
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11 aprile 1997
ARTICOLO 17
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e dell'Estonia. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.
Entrata in vigore il 11 aprile 1997
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