Articolo 9 - Accordo della Legge 4 marzo 1997, n. 71
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11 aprile 1997
ARTICOLO 9
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Estonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in conformita' delle disposizioni di detto trattato.
Entrata in vigore il 11 aprile 1997