Articolo 42 - Accordo della Legge 4 marzo 1997, n. 71
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11 aprile 1997
ARTICOLO 42
Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Estonia, la Comunita' fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Estonia nei modi specificati all'articolo 92 del presente accordo.
Entrata in vigore il 11 aprile 1997
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