Articolo 41 - Accordo della Legge 4 marzo 1997, n. 71
Articolo 40Articolo 42
Versione
11 aprile 1997
ARTICOLO 41
A decorrere dalla fine del 1999 o anche prima, se la situazione sociale ed economica dell'Estonia sara' stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentira' la situazione occupazionale nelle Comunita', il Consiglio di associazione esaminera' altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulera' raccomandazioni in tal senso.
Entrata in vigore il 11 aprile 1997
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente