Articolo 47 - Accordo della Legge 4 marzo 1997, n. 71
Articolo 46Articolo 48
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11 aprile 1997
ARTICOLO 47
Le disposizioni degli articoli 43 e 46 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.
Entrata in vigore il 11 aprile 1997