Articolo 49 - Accordo della Legge 4 marzo 1997, n. 71
Articolo 48Articolo 50
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11 aprile 1997
ARTICOLO 49
Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e dell'Estonia l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate in Estonia e nella Comunita', il Consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il Consiglio di associazione puo' prendere tutte le misure necessarie a tal fine.
Entrata in vigore il 11 aprile 1997