Articolo 55 - Accordo della Legge 4 marzo 1997, n. 71
Articolo 54Articolo 56
Versione
11 aprile 1997
ARTICOLO 55
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra in base ad una specifica disposizione dell'accordo.
Entrata in vigore il 11 aprile 1997