Articolo 45 - Accordo della Legge 4 marzo 1997, n. 71
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11 aprile 1997
ARTICOLO 45
Ai fini del presente accordo:
a) per "societa' comunitaria" o "societa' estone" si intende una societa' costituita a norma della leggi di uno Stato membro o dell'Estonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o dell'Estonia.
Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno stato membro o dell'Estonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o dell'Estonia viene considerata una societa' comunitaria o estone se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Estonia.
b) Per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima.
c) Per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere transazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione.
d) Per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere
attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di avviare attivita', in particolare societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attivita' economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o estoni, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Estonia o nella Comunita'.
e) Per "attivita'" si intendono quelle economiche.
f) Le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
g) Per "cittadino della Comunita'" o "cittadino dell'Estonia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell'Estonia.
h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitolo II e III i cittadini degli Stati membri o dell'Estonia stabiliti al di fuori della Comunita' e dell'Estonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o dell'Estonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Estonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Estonia in conformita' delle rispettive legislazioni.
Entrata in vigore il 11 aprile 1997