ARTICOLO 8
All'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1 gennaio 1995, la Comunita' e l'Estonia istituiscono una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni del GATT e dell'OMC. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. Il dazio di base per ciascuno dei prodotti contemplati dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il 1 gennaio 1994.
Le successive riduzioni previste dal presente accordo devono essere applicate ai suddetti dazi di base. Qualora, dopo il 1 gennaio 1995, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione. La Comunita' e l'Estonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
All'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1 gennaio 1995, la Comunita' e l'Estonia istituiscono una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni del GATT e dell'OMC. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. Il dazio di base per ciascuno dei prodotti contemplati dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il 1 gennaio 1994.
Le successive riduzioni previste dal presente accordo devono essere applicate ai suddetti dazi di base. Qualora, dopo il 1 gennaio 1995, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione. La Comunita' e l'Estonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.