ARTICOLO 20
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 29, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19 provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra Parte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare la misure che ritiene necessarie.
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 29, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19 provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra Parte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare la misure che ritiene necessarie.