Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1993, n. 147

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    Giurisprudenza15

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    • 1CGARS, sez. I, sentenza 21/01/2025, n. 53
      Provvedimento: Pubblicato il 21/01/2025 N. 00053/2025REG.PROV.COLL. N. 00128/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 128 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Stornello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Dirigente Responsabile pro tempore dell'Area Amministrativa Gestionale della Struttura Territoriale Sicilia di Anas S.p.A., non costituito in giudizio; Anas S.p.A. - Gruppo Fs Italiane, Anas Gruppo Fs Italiane - …
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      • spese giudizio amministrativo·
      • art. 32-33 l. 47/1985·
      • giurisprudenza Consiglio di Giustizia Amministrativa·
      • fascia di rispetto·
      • vincolo stradale·
      • sicurezza stradale·
      • nulla osta edilizio·
      • sanatoria abusi edilizi·
      • art. 23 l.r. 37/1985·
      • vincolo inedificabilità·
      • condono edilizio·
      • competenza legislativa

    • 2TAR Cagliari, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 1160
      Provvedimento: Pubblicato il 11/12/2025 N. 01160/2025 REG.PROV.COLL. N. 00168/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 168 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mario Busia, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Gesturi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Maxia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Cugia 1; nei confronti …
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      • art. 36 D.P.R. 380/2001·
      • autorizzazione paesaggistica·
      • art. 142 D.Lgs 42/2004·
      • ricorso per motivi aggiunti·
      • accertamento di conformità·
      • improcedibilità per carenza di interesse·
      • silenzio-rigetto·
      • difetto di istruttoria·
      • fascia di rispetto 150 metri·
      • difetto di motivazione

    • 3Trib. Macerata, sentenza 02/11/2025, n. 714
      Provvedimento: N. R.G. 1368/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Macerata Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1368/2017 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Fior Nivo, giusta Parte_1 C.F._1 procura speciale alle liti depositata unitamente all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pascucci Luca a Macerata al Corso Della Repubblica n. 49 ATTORE contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Zucconi Galli Controparte_1 C.F._2 Fonseca Corrado, giusta procura speciale alle liti …
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      • art. 44 DPR 380/2001·
      • nullità atto di citazione·
      • confine ufficiale·
      • servitù prediale·
      • concessione edilizia·
      • riconvenzionale inammissibile·
      • CTU·
      • riduzione in pristino·
      • art. 614-bis c.p.c.·
      • art. 873 c.c.·
      • risarcimento danni·
      • confine di fatto·
      • disapplicazione provvedimenti amministrativi·
      • proporzionalità arretramento·
      • proprietà

    • 4TAR Palermo, sez. III, sentenza 03/04/2024, n. 1168
      Provvedimento: Pubblicato il 03/04/2024 N. 01168/2024 REG.PROV.COLL. N. 01082/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Valentino, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; contro Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio De Salvo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; Comune di …
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      • decreto ministeriale 1 aprile 1968·
      • normativa nazionale e regionale·
      • legge n. 47 del 1985·
      • circolari ANAS·
      • vincolo di inedificabilità·
      • compensazione delle spese di lite·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • art. 33 della legge n. 47/1985·
      • art. 23 della legge regionale siciliana n. 37/1985·
      • grande riforma economico-sociale·
      • nulla osta in sanatoria·
      • competenza legislativa regionale·
      • tutela della sicurezza stradale·
      • fascia di rispetto stradale·
      • eccesso di potere

    • 5TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/01/2024, n. 324
      Provvedimento: Pubblicato il 29/01/2024 N. 00324/2024 REG.PROV.COLL. N. 00425/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 425 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stornello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro - l'ANAS Gruppo FS Italiane in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6; nei …
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      • vincolo di inedificabilità assoluta·
      • vincolo preesistente all'opera abusiva·
      • non sanabilità delle opere abusive·
      • art. 33, comma 1, L. n. 47 del 1985·
      • art. 32, comma 2, L. n. 47 del 1985·
      • art. 23, comma 8, L.R. n. 37 del 1985·
      • tutela della sicurezza del traffico·
      • fascia di rispetto stradale·
      • nulla osta al titolo edilizio in sanatoria·
      • legge Pinto·
      • giurisprudenza in materia di condono edilizio·
      • valutazione caso per caso
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    Versioni del testo

    • Articolo 1
      Art. 1. 1. Al titolo II, capo I, paragrafo 1 - Fasce di rispetto - del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
      a) all'art. 26 (art. 16 Cod. str.) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      " 2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti
      fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
      a) 60 m per le strade di tipo A;
      b) 40 m per le strade di tipo B;
      c) 30 m per le strade di tipo C;
      d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle 'strade vicinali' come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice;
      e) 10 m per le 'strade vicinali' di tipo F.";
      b) dopo il comma 2 del predetto art. 26 sono inseriti i seguenti:
      "2-bis. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano gia' esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
      a) 30 m per le strade di tipo A;
      b) 20 m per le strade di tipo B;
      c) 10 m per le strade di tipo C.
      2-ter. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 2-bis, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
      2-quater. Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
      a) 5 m per le strade di tipo A, B;
      b) 3 m per le strade di tipo C, F.
      2-quinquies. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 2-quater, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.";
      c) l'art. 28 (art. 18 Cod. str.) e' sostituito dal seguente:
      "Art. 28 (Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati).
      - 1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
      a) 30 m per le strade di tipo A;
      b) 20 m per le strade di tipo D.
      2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
      3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
      a) 30 m per le strade di tipo A;
      b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
      c) 10 m per le strade di tipo F.
      4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
      a) m 3 per le strade di tipo A;
      b) m 2 per le strade di tipo D.
      5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.".
      AVVERTENZA:
      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
      Note alle premesse:
      - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
      - Il D.P.R. n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.
      - Il D.P.R. n. 617/1977 reca la soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali.
      - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
      a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
      b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
      c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
      d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
      e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
      Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
      - La legge n. 190/1991 reca delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale.
      Nota all'art. 1:
      - Il testo dell' art. 26 del D.P.R. n. 495/1992 , quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto, e' il seguente:
      "Art. 26 (Art. 16 Cod. str.) (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati). - 1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non puo' essere inferiore alla profondita' dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non puo' essere inferiore a 3 m.
      2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
      a) 60 m per le strade di tipo A;
      b) 40 m per le strade di tipo B;
      c) 30 m per le strade di tipo C;
      d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle 'strade vicinali' come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice;
      e) 10 m per le 'strade vicinali' di tipo F.
      2-bis. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano gia' esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
      a) 30 m per le strade di tipo A;
      b) 20 m per le strade di tipo B;
      c) 10 m per le strade di tipo C.
      2-ter. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 2-bis, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
      2-quater. Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
      a) 5 m per le strade di tipo A, B;
      b) 3 m per le strade di tipo C, F.
      2-quinquies. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 2-quater, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
      3. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non puo' essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
      4. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non puo' essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
      5. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non puo' essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 4, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo".
    • Articolo 2
      Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.