Art. 1. Definizioni
Legge: la legge 30 aprile 1976, n. 373.
Regolamento: il presente decreto, emanato in base all'art. 21 della legge.
Decreto: il decreto emanato in base all'art. 15 della legge.
Prototipo: modello di un apparecchio.
Serie: gruppo di apparecchi ottenuti dallo sviluppo dello stesso prototipo.
Potenza termica al focolare: potenza termica massima che puo' essere sviluppata nel focolare, accertata in sede di omologazione ed espressa in kcal/h o in W.
Nel caso di impianti che prevedono la produzione del calore con piu' generatori, per potenza termica al focolare si intende la somma delle potenze termiche al focolare dei singoli generatori.
Modifica di impianto: interventi sull'impianto che ne portano la potenza termica a un valore eccedente di oltre il 10% quella installata alla data di entrata in vigore del regolamento.
Ristrutturazione di edificio esistente: intervento che comporta l'esecuzione di opere murarie di modifica o di rifacimento di opere preesistenti, che interessino almeno il 50% di una delle seguenti parti dell'edificio:
muri di tamponamento;
solai di sottotetto o copertura;
pavimenti su solai che insistono su spazi aperti, o che comporta un aumento della superficie vetrata dell'edificio superiore al 5 per cento.
Legge: la legge 30 aprile 1976, n. 373.
Regolamento: il presente decreto, emanato in base all'art. 21 della legge.
Decreto: il decreto emanato in base all'art. 15 della legge.
Prototipo: modello di un apparecchio.
Serie: gruppo di apparecchi ottenuti dallo sviluppo dello stesso prototipo.
Potenza termica al focolare: potenza termica massima che puo' essere sviluppata nel focolare, accertata in sede di omologazione ed espressa in kcal/h o in W.
Nel caso di impianti che prevedono la produzione del calore con piu' generatori, per potenza termica al focolare si intende la somma delle potenze termiche al focolare dei singoli generatori.
Modifica di impianto: interventi sull'impianto che ne portano la potenza termica a un valore eccedente di oltre il 10% quella installata alla data di entrata in vigore del regolamento.
Ristrutturazione di edificio esistente: intervento che comporta l'esecuzione di opere murarie di modifica o di rifacimento di opere preesistenti, che interessino almeno il 50% di una delle seguenti parti dell'edificio:
muri di tamponamento;
solai di sottotetto o copertura;
pavimenti su solai che insistono su spazi aperti, o che comporta un aumento della superficie vetrata dell'edificio superiore al 5 per cento.