Art. 1. 1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile ((per uso produttivo)) .
a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile ((per uso produttivo)) .