Articolo 3 del Decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22
Articolo 2
Versione
9 marzo 2002
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 9 marzo 2002
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