Art. 1.
Per la commercializzazione all'interno della Comunita' europea del legname grezzo come legname grezzo "classificato C.E.E.", si applicano, in attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 89/1968 adottata il 23 gennaio 1968, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 32 del 6 febbraio 1968, relativa alla classificazione del legname grezzo, le disposizioni del presente decreto.
Per la commercializzazione all'interno della Comunita' europea del legname grezzo come legname grezzo "classificato C.E.E.", si applicano, in attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 89/1968 adottata il 23 gennaio 1968, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 32 del 6 febbraio 1968, relativa alla classificazione del legname grezzo, le disposizioni del presente decreto.