Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1191
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 marzo 1970
Art. 2.
Si intende per legname grezzo quello abbattuto, privo del cimale e dei rami, con o senza corteccia ed allestito in toppi e tondelli e ridotto in squarti e spacconi.
La classificazione C.E.E. del legname predetto e' facoltativa.
La denominazione di legname grezzo "classificato C.E.E." e' riservata solo al legname che risulta classificato in conformita' delle norme contenute nel seguente articolo 3 e nell'allegato al presente decreto.
Entrata in vigore il 21 marzo 1970
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