Articolo 4 del Decreto 2 gennaio 1998, n. 28
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 marzo 1998
Art. 4. Identificazione catastale 1. A ciascuna unita' immobiliare e comunque ad ogni bene immobile, quando ne occorra l'univoca individuazione, e' attribuito un identificativo catastale.
2. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, sono disciplinati i criteri tecnici per la standardizzazione dell'identificativo catastale dei beni immobili.
Entrata in vigore il 11 marzo 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente