Articolo 27 del Decreto 2 gennaio 1998, n. 28
Articolo 26Articolo 28
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11 marzo 1998
Art. 27. Conservazione del catasto dei fabbricati 1. Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all'articolo 26, per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni.
Entrata in vigore il 11 marzo 1998
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