Articolo 1 del Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108
Articolo 2
Versione
17 aprile 1992
Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni; i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
Entrata in vigore il 17 aprile 1992
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