Art. 1. null i gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui agli articoli 2 , 6 , 8 e 11 del regolamento n. 2471/94 approvato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee relativo all'embargo nei confronti delle zone della Bosnia Erzegovina sotto il controllo delle forze serbo-bosniache.
2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, commettono le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla meta' del valore dell'attivita' economica svolta e non superiore al valore medesimo.
3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, commettono le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla meta' del valore dell'attivita' economica svolta e non superiore al valore medesimo.
3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .