Art. 6. Norme in materia di occupazione 1. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall' articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all' articolo 8, commi 7- ter e 7-quater del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 .
2. La deroga ai termini di comunicazione di cui all' articolo 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La deroga ai termini di comunicazione di cui all' articolo 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.