Articolo 6 del Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108
Articolo 5Articolo 7
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5 aprile 1991
Art. 6. Norme in materia di occupazione 1. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall' articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all' articolo 8, commi 7- ter e 7-quater del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 .
2. La deroga ai termini di comunicazione di cui all' articolo 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 5 aprile 1991
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