Articolo 1 ter del Decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237
Articolo 1 bisArticolo 2
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11 novembre 2004
Art. 1-ter. (( (Esercizio della vigilanza) )) (( 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attivita' delle societa' affidatane delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del N inistro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio. ))
Entrata in vigore il 11 novembre 2004
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