Articolo 3 del Decreto legislativo 27 gennaio 1998, n. 31
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 marzo 1998
Art. 3. 1. La consegna allo Stato del bene di cui all'articolo 1 ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le sue pertinenze ed i suoi arredi.
2. I redditi e gli oneri derivanti dalla gestione di detto bene si considerano compensati. Gli eventuali maggiori oneri sono a carico dell'amministrazione usuaria Ente poste.
Entrata in vigore il 17 marzo 1998
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