Art. 3. 1. La consegna allo Stato del bene di cui all'articolo 1 ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le sue pertinenze ed i suoi arredi.
2. I redditi e gli oneri derivanti dalla gestione di detto bene si considerano compensati. Gli eventuali maggiori oneri sono a carico dell'amministrazione usuaria Ente poste.
2. I redditi e gli oneri derivanti dalla gestione di detto bene si considerano compensati. Gli eventuali maggiori oneri sono a carico dell'amministrazione usuaria Ente poste.