Articolo 2 del Decreto legislativo 27 gennaio 1998, n. 31
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 marzo 1998
Art. 2. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione consegna al Ministero delle finanze - Ufficio del territorio di Udine, il bene indicato nell'articolo 1, a mezzo di apposito verbale.
2. Il processo verbale di consegna, sottoscritto dagli intervenuti, costituisce titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione del bene a favore dello Stato.
Entrata in vigore il 17 marzo 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente