Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

Commentari0

    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

        PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

        RE D'ITALIA E DI ALBANIA

        IMPERATORE D'ETIOPIA

        Veduto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con 14. decreto 18 giugno 1931-II, n. 773;

        Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

        Udito il parere del Consiglio di Stato;

        Sentito il Consiglio dei Ministri;

        Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per la cultura popolare;

        Abbiamo decretato e decretiamo.:

        E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del testo unico, in data 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, il quale regolamento sara' visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

        Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addi' 6 maggio 1940-XVIII

        VITTORIO EMANUELE

        Mussolini - Grandi - Pavolini

        Visto, il Guardasigilli: Grandi

        Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 giugno 1940-XVIII

        Atti del Governo, registro 422, foglio 74. - Mancini.
      • Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-Allegato D del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
        Allegato D
        Parte di provvedimento in formato grafico
      • Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-Allegato A del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
        Allegato A
        Parte di provvedimento in formato grafico


        Allegato 1
        ((Parte di provvedimento in formato grafico)) -------------- AGGIORNAMENTO (4a)
        Il Decreto Ministeriale 8 agosto 1972 (in G.U. 31/08/1972, n. 227) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di, pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , tra il titolo «Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti» e l'inizio dell'elenco della «Categoria I - Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti» e' inserita la seguente:
        Nota: Ai fini e ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento di pubblica sicurezza sono considerati prodotti esplodenti:
        a) le sostanze e le miscele di sostanze che esplodono per contatto con una fiamma, per urto, per sfregamento e la cui sensibilita' tanto all'urto quanto allo sfregamento e' superiore a quella del m-dinitrobenzene anche quando tali caratteristiche sono da esse perdute, in modo non permanente, per aggiunta o presenza di acqua o di altre sostanze;
        b) le sostanze e le miscele di sostanze che, comunque, esplodono mediante conveniente innesco;
        c) gli oggetti, i congegni, i manufatti che contengono o impiegano sostanze o miscele di sostanze esplosive".
        Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "All'allegato A al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , in calce allo elenco dei prodotti esplodenti della categoria IV «Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti» ed allo elenco dei prodotti esplodenti della categoria V «Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici», e' aggiunta la seguente:
        Nota: Gli artifici o mezzi illuminanti quali torce, bengala e simili, comprendenti semplici miscele combustibili ovvero contenenti anche sostanze comburenti, esclusi i perossidi, ma esenti da sostanze capaci di determinare una loro possibile accensione spontanea ed anche esenti da metalli e simili in polvere, grani o filacce, non sono considerati prodotti esplodenti.
        Per la loro fabbricazione dovranno essere osservate le disposizioni valevoli per i materiali facilmente infiammabili e, ove costituiti da miscele comprendenti clorati anche quelle per i depositi di clorati e le fabbriche di fiammiferi di cui all'allegato B, capitolo VI del regolamento di pubblica sicurezza". ------------- AGGIORNAMENTO (24)
        Il Decreto 21 luglio 1999 (in G.U. 04/08/1999, n. 181) ha disposto:
        -(con l'art. 1, comma 1) che "La prima categoria, gruppo C dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata:
        1) cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, col foro a chiocciola, chiuso con tappetto a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno;
        2) cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purche' chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;
        3) cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua;
        4) proietti carichi, purche' chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappetto falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;
        5) bombe a mano cariche;
        6) bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco;
        7) proietti a caricamento speciale".
        -(con l'art. 2, comma 1) che "La categoria seconda dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata:
        (omissis);
        17) micce a combustione rapida;
        18) micce detonanti;
        (omissis);
        -(con l'art. 3, comma 1) che "La categoria quinta, gruppo A dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata:
        1) bossoli innescati per cartucce da caccia ad involucro rigido;
        2) bossoli metallici innescati per artiglieria;
        3) cartucce da salve cariche per fucili e pistole;
        4) cartucce cariche per armi corte, fucili e mitragliatrici;
        5) spolette a percussione, con innesco amovibile o interno;
        6) spolette a doppio effetto per artiglieria". -------------- AGGIORNAMENTO (24a)
        Il Decreto 21 luglio 1999 (in G.U. 04/08/1999, n. 181) ha disposto:
        -(con l'art. 1, comma 1) che "La I categoria gruppo C dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata:
        1. cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, chiuso con tappo a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno;
        2. cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purche' chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti;
        3. cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua;
        4. proietti carichi, purche' chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappo falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco;
        5. bombe a mano cariche;
        6. bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco;
        7. proietti a caricamento speciale".
        -(con l'art. 2, comma 1) che "La II categoria dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata:
        (omissis);
        13. micce a combustione rapida;
        14. micce detonanti;
        (omissis)".
        -(con l'art. 3, comma 1) che "La V categoria gruppo A dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata:
        1. bossoli innescati per artiglieria;
        2. spolette a percussione, con innesco amovibile o interno;
        3. spolette a doppio effetto per artiglieria;
        4. cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
        5. cartucce per armi comuni e da guerra".