Articolo 32 ter del Regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245
Articolo 32 bis
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9 febbraio 1945
Art. 32-ter. ((In tutti i casi preveduti negli articoli precedenti l'ente che riceve la merce deve corrispondere il prezzo di listino o, in mancanza di esso, quello stabilito con perizia))
Entrata in vigore il 9 febbraio 1945
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