Articolo 6 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 agosto 1999
Art. 6. (Ricorso dei creditori).
1. Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito. 2. Se l'elezione di domicilio manca, ovvero e' insufficiente o inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso la cancelleria del tribunale.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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