Art. 95. (Applicabilita' delle disposizioni penali della legge fallimentare ).
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82 e' equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare . 2. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 220 della legge fallimentare , l'obbligo previsto dall'articolo 16, secondo comma, numero 3), della medesima legge si intende sostituito dall'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto. Note all'art. 95:
- Il titolo VI del R.D. n. 267/1942 reca: "Disciplina penale". I capi I, II e IV disciplinano rispettivamente: "Reati commessi dal fallito"; "Reati commessi da persone diverse dal fallito" e "Disposizioni di procedura".
- Si riporta il testo dell' art. 220 del R.D. n. 267/1942 :
"Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito). - E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 26, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, numeri 3 e 49.
Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno".
- Si riporta il testo dell' art. 16, commi 1 e 2 , numeri 1) , 2) e 3) del regio decreto n. 267/1942 :
"La sentenza dichiarativa di fallimento e' pronunciata in camera di consiglio.
Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;".
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82 e' equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare . 2. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 220 della legge fallimentare , l'obbligo previsto dall'articolo 16, secondo comma, numero 3), della medesima legge si intende sostituito dall'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto. Note all'art. 95:
- Il titolo VI del R.D. n. 267/1942 reca: "Disciplina penale". I capi I, II e IV disciplinano rispettivamente: "Reati commessi dal fallito"; "Reati commessi da persone diverse dal fallito" e "Disposizioni di procedura".
- Si riporta il testo dell' art. 220 del R.D. n. 267/1942 :
"Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito). - E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 26, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, numeri 3 e 49.
Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno".
- Si riporta il testo dell' art. 16, commi 1 e 2 , numeri 1) , 2) e 3) del regio decreto n. 267/1942 :
"La sentenza dichiarativa di fallimento e' pronunciata in camera di consiglio.
Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;".