Articolo 97 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 96Articolo 98
Versione
24 agosto 1999
Art. 97.
(Costituzione di parte civile).

1. La facolta' di costituzione di parte civile prevista dall' articolo 240, primo comma, della legge fallimentare e' esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario.
Nota all'art. 97:
- Si riporta il testo dell' art. 240, comma 1 , del R.D. n. 267/1942 :
" Art. 240 (Costituzione di parte civile). - Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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