Articolo 14 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 13Articolo 15
Versione
24 agosto 1999
Art. 14. (Giudice delegato).
1. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto. 2. I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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