Art. 10. (Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).
1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3. 2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3. 2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.