Articolo 62 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
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24 agosto 1999
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7 marzo 2023
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19 marzo 2024
Art. 62.
(Alienazione dei beni).

1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformita' dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria.
2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni e' effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicita'.
3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu' esperti nominati dal commissario straordinario.
((3-bis. Il commissario straordinario, previa autorizzazione del Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il comitato di sorveglianza, puo' rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il commissario notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, possono iniziare azioni esecutive sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore)) ((23)) --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 18 gennaio 2024, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 2024, n. 28 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che la presente modifica si applica "alle procedure aperte dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a quelle che si trovano, a tale data, ancora nella fase di esecuzione del programma autorizzata ai sensi dell' articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ".
Entrata in vigore il 19 marzo 2024
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