Articolo 42 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 41Articolo 43
Versione
24 agosto 1999
Art. 42. (Controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario).
1. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza:
a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende; b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a lire quattrocento milioni.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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