Art. 11. (Accoglimento dell 'opposizione per mancanza dei requisiti per l 'ammissione all 'amministrazione straordinaria).
1. L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'articolo 2 non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza. 2. Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie l'opposizione per tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dispone, con decreto, la conversione della procedura in fallimento, sempre che questo non sia stato gia' dichiarato a norma degli articoli 30, 69 e 70. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 2 e 3.
1. L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'articolo 2 non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza. 2. Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie l'opposizione per tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dispone, con decreto, la conversione della procedura in fallimento, sempre che questo non sia stato gia' dichiarato a norma degli articoli 30, 69 e 70. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 2 e 3.