Articolo 51 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 50Articolo 52
Versione
24 agosto 1999
Art. 51. (Diritti dell 'altro contraente).
1. I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare . 2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo 74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio. 3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente
puo' chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, a norma dell' articolo 55, terzo comma, della legge fallimentare .
Note all'art. 51:
- La sezione IV del capo III del titolo II del R.D. n. 267/1942 , reca: "Degli effetti del fallimento sugli atti giuridici preesistenti".
- Si riporta il testo dell' art. 74, comma 2 , del R.D. n. 267/1942 :
"Tuttavia il curatore che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute".
- Si riporta il testo dell' art. 55, comma 3 , del R.D. n. 267/1942 :
"I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 95 e 113. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente