Articolo 81 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 80Articolo 82
Versione
24 agosto 1999
Art. 81. (Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo).
1. Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e fino a quando la stessa e' in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti nell'articolo 2. 2. Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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