Articolo 29 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 28Articolo 30
Versione
24 agosto 1999
Art. 29. (Parere del Ministero dell 'industria e osservazioni).
1. Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche in mancanza del parere, se lo stesso non e' depositato nel termine. 2. L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della relazione.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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