(Andamento della gestione dell 'impresa al commissario giudiziale).
1. L'affidamento della gestione dell'impresa al eommissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, puo' essere disposto dal tribunale con successivo decreto. 2. Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 142, 143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e dell'insolvenza, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresi' al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni ((degli articoli 10, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza)) , salva la facolta' del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri. 4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e' affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 231 del codice della crisi e dell'insolvenza.