Articolo 30 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 29Articolo 31
Versione
24 agosto 1999
Art. 30. (Apertura della procedura Dichiarazione di fallimento).
1. Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonche' degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'articolo 27.
In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento. 2. I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma dell'articolo 8, comma 3. Di essi e' data altresi' comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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