1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie ad essi affidate. 2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto il Ministero puo' avvalersi dell'opera di esperti o di societa' specializzate, a norma dell' articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 . 3. Il Ministero dell'industria puo' altresi' avvalersi del personale della Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli necessari ai fini dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza e dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.
Nota all'art. 37:
- Il testo dell' art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 , e' il seguente:
"Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale). - 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall' art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999".