(Chiusura della procedura).
1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono' state proposte domande di ammissione al passivo;
b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacita' di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
2. Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresi':
a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
b) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo.