Articolo 9 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 agosto 1999
Art. 9. (Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza).
1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza puo' essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione. 2. L'opposizione e' proposta con atto di citazione notificato al commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonche' all'imprenditore dichiarato insolvente, se l'opponente e' soggetto diverso da quest'ultimo. 3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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