Articolo 12 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 11Articolo 13
Versione
24 agosto 1999
Art. 12. (Rigetto del ricorso).
1. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato. 2. Contro il decreto il ricorrente puo', entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante e l'imprenditore. 3. La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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