Art. 99.
(Modifica della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa).
1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge fallimentare e' abrogato. 2. L' articolo 237 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente: "Art. 237. (Liquidazione coatta amministrativa).
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.".
Nota all'art. 99:
- Il testo dell' art. 203, comma 1 , del R.D. n. 267/1942 , come modificato dal presente decreto, e il seguente:
"Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' illimitata".
- Per il testo degli articoli 228 , 229 e 230 del R.D. n. 267/1942 si vedano le note all'art. 96.
(Modifica della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa).
1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge fallimentare e' abrogato. 2. L' articolo 237 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente: "Art. 237. (Liquidazione coatta amministrativa).
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.".
Nota all'art. 99:
- Il testo dell' art. 203, comma 1 , del R.D. n. 267/1942 , come modificato dal presente decreto, e il seguente:
"Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' illimitata".
- Per il testo degli articoli 228 , 229 e 230 del R.D. n. 267/1942 si vedano le note all'art. 96.