Articolo 109 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 108Articolo 110
Versione
24 agosto 1999
Art. 109. (Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive modificazioni, fatta eccezione per l'articolo 2-bis; b) l' articolo 8, terzo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784 ; c) l' articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544 ; d) il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1982, n. 381 ; e) l' articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212 ; f) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19 ; g) l' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 ; h) la legge 23 agosto 1988, n. 391 ; i) l' articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 . 2. E abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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