Articolo 13 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 12Articolo 14
Versione
24 agosto 1999
Art. 13. (Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza).
1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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