Articolo 23 del Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 22Articolo 24
Versione
24 agosto 1999
Art. 23.
(Dichiarazione dello stato di insolvenza di societa' con soci illimitatamente responsabili).

1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una societa' con soci illimitatamente responsabili previsti dagli articoli 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente responsabili.
2. Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza e' pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.
3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. Contro la sentenza il socio puo' proporre opposizione a norma dell'articolo 9 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999
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